E’ operativa la nuova misura Subentro ed Ampliamento in agricoltura con fondo perduto per il Sud

La misura subentro in agricoltura ed ampliamento è volta a favorire il ricambio generazionale in agricoltura o ampliare le aziende agricole esistenti condotte da giovani.

Per una conoscenza più approfondita della misura agevolativa e prima di spendere inutilmente soldi e tempo , vi rimandiamo a questo link di trasferimento conoscenze, consulenza e strategia innovativa, dedicata alla misura gestita da Ismea.

Destinatari della misura:
micro, piccole e medie imprese agricole organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti. che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell’azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Requisiti:

SUBENTRO

  • imprese agricole regolarmente costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana;
  • esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile;
  • essere amministrate e condotte da un giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di società, essere composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti alla data di spedizione della domanda in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
  • essere già subentrate, anche a titolo successorio, da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell’intera azienda agricola,
  • oppure subentrare entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d’azienda;
  • avere sede operativa nel territorio nazionale

AMPLIAMENTO

Per ampliamento si intende un intervento di miglioramento, ammodernamento o consolidamento della realtà aziendale esistente, così come si presenta al momento della presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni

Possono presentare la domanda di sostegno e relativo piano di impresa le giovani imprese agricole attive e regolarmente costituite da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane.

Caratteristiche dell’intervento
Investimenti fino a 1.500.000
Durata da 5 a 15 anni

Cosa finanzia
Progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo, in particolare:

  • la spesa per lo studio di fattibilità è ammissibile nella misura del 2% del valore complessivo dell’investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12% dell’investimento da realizzare;
  • le spese relative alle opere agronomiche sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
  • la somma delle spese relative alle opere agronomiche, opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione, ai fini dell’ammissibilità non deve superare il 40% dell’investimento da realizzare;
  • per le spese di investimento relative al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l’acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell’intervento;
  • la potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell’azienda agricola oggetto dell’intervento.